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EDILIZIA
CULTURALE
Nell’ambito del contesto di valorizzazione dei beni
e delle attività culturali il quadro normativo, entro il quale la
Direzione Cultura opera assicurando interventi a favore dell’edilizia
culturale, si sviluppa principalmente attraverso la seguente normativa
regionale.
L.R.regionale 30 settembre 2011, n. 18 "Interventi per la costruzione, l’ampliamento e la sistemazione di centri di servizi culturali." Con DGR n. 155 del 7 febbraio 2012 sono state approvate le modalità applicative per la presentazione delle domande
di contributo.
L.R. 15 gennaio 1985, n. 6
"Interventi per la
realizzazione, l’ampliamento e la sistemazione di centri di servizi
culturali, biblioteche, teatri, musei e archivi";
Legge abrogata da articolo 10 della legge regionale 30 settembre 2011, n. 18
L.R. 1 febbraio 1995, n. 6
(art. 36) "Istituzione del fondo di rotazione per l’edilizia
culturale";
La finalità di cui alla citata legge è volta a sostenere
finanziariamente interventi su strutture di conservazione dei beni
culturali con particolare riferimento a musei, biblioteche ed archivi,
attraverso la concessione di agevolazioni contributive in conto
capitale a rimborso in quote annuali costanti senza oneri per interessi.
Legge attualmente non
finanziata.
L.R. 7 aprile 2000, n. 12
"Interventi per il restauro
delle superfici esterne affrescate, dipinte e decorate";
L’obiettivo che intende promuovere in questo caso la legge è quello di
favorire finanziariamente qualsiasi iniziativa volta alla
conservazione, manutenzione programmata, restauro e valorizzazione
delle superfici esterne in qualsiasi modo decorate su edifici non
statali vincolati dalla normativa di settore proponendosi di
incentivare i soggetti proprietari ad una strategia complessiva
orientata alla manutenzione programmata delle facciate, in modo da
conservarne sistematicamente nel tempo i valori estetici.
Legge attualmente non finanziata.
Da un punto di vista generale si pu= affermare che
la normativa in questione, pur caratterizzata da differenti modalità
esecutive, rientra in un più vasto programma di interventi nel
territorio, principalmente finalizzato al recupero, restauro e
risanamento di strutture edilizie ma nel contempo volto a incentivare
la produzione di servizi culturali destinati alla fruizione pubblica e
quindi a promuovere attività culturali di varia natura.
A tal fine gli interventi di finanziamento
disciplinati dalle citate leggi hanno trovato applicazione in un’area
del territorio regionale molto estesa, in ragione della creazione di
nuove strutture riservate alla cultura. Infatti l’edilizia culturale
non viene identificata solo come edilizia storica e quindi bene
culturale strictu sensu, ma trova espressione
nell’incremento e nel potenziamento di numerose attività culturali.
In linea con tale contesto normativo, ha assunto
notevole importanza il collegamento della funzione culturale con
l’elemento materiale e conseguentemente la condivisione dell’aspetto
culturale con quello economico, garantendo l’espansione patrimoniale
del bene e l’importante funzione culturale che ne consegue.
La specificità e la peculiarità del settore dei
Beni culturali e della fruizione degli stessi, allo scopo di
perseguirne finalità di tutela e valorizzazione, comporta una complessa
e articolata attività istruttoria, nello specifico per quanto concerne
la gestione delle richieste di finanziamento di cui alle citate leggi
regionali.
Infatti, se si considerano le procedure di riparto
attuate negli anni di vigenza delle leggi di cui trattasi, sono state
complessivamente istruite e verificate oltre 500 domande, con un
incremento percentuale di quasi l’800% rispetto al primo anno di
applicazione della legge e con un impegno finanziario della Regione via
via crescente nel tempo.
In sintesi vale la pena di ricordare altresì alcune
disposizioni normative, di non minore importanza, che sono intervenute
nel tempo e che hanno contribuito a fornire un quadro più articolato
degli interventi di interesse regionale realizzati sul territorio nello
specifico settore dell’edilizia culturale.
L.R. 18.12.1984, n. 63 "Contributi ad enti locali
per acquisto e adattamento di beni immobili da destinare a sede di
musei etnografici".
Tale legge ha perseguito la finalità di salvaguardare, recuperare e
valorizzare le notevoli e importanti testimonianze della civiltà veneta
nei suoi valori storici, tradizionali ed etnografici favorendo due
iniziative rispettivamente della Amministrazione provinciale di Treviso
relativamente all’istituzione di un museo etnografico negli edifici
"Case Pavione" attraverso il recupero di un fabbricato il cui impianto
originale risale al XVIIÝ secolo e del Comune di Chioggia relativamente
alla ristrutturazione degli immobili dell’ex convento di S. Francesco
fuori le mura per l’ampliamento dei percorsi museali che, in
considerazione delle caratteristiche storiche, culturali e ambientali,
antropologiche ed etnografiche che caratterizzano tale territorio,
trova una adeguata collocazione.
Per informazioni:
Direzione Regionale Beni
Culturali
Ufficio Edilizia Culturale
tel. 041 2792743
fax n. 041 2792697
email: servizio.beniculturali@regione.veneto.it
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