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L’erogazione dei contributi per le attività di
conservazione, scientifiche, didattiche e divulgative promosse dai
musei veneti, aperti al pubblico in modo continuativo e di proprietà
sia di Enti locali sia di altri organismi pubblici e privati, è
regolata dalla L.R.
5 settembre 1984 n.°50 "Norme in materia di musei, biblioteche,
archivi di enti locali o di interesse locale".
I contributi vengono concessi a quei musei ai
quali, sentito il parere della Commissione
Consultiva prevista all’articolo
20, viene riconosciuto il rilevante valore culturale delle
collezioni esposte. Per tale motivo, prima di procedere alla
richiesta dei contributi, l’ente proprietario deve far pervenire
all’indirizzo del Presidente della Giunta Regionale del Veneto la
documentazione che attesti l’istituzione del museo, la proprietà e
l’uso dell’immobile che lo contiene, la qualità delle collezioni
per le quali sia stato dato il nulla osta all’esposizione dalle
Soprintendenze competenti.
Per facilitare l’invio della documentazione
richiesta sia per i musei di proprietà di Enti locali ai sensi dell’ articolo
7 (Istituzione di nuovi musei di Enti locali)
sia per le raccolte e le collezioni di proprietà di soggetti diversi
dagli Enti locali ai sensi dell’art.9
(Dichiarazione dell’interesse locale)
l’Ufficio Musei ha predisposto un prospetto che riassume i documenti
da inviare; esso, inoltre, consente di raccogliere quelle informazioni
aggiuntive utili a conoscere meglio l’attività del museo.
Prospetto art.7
- scarica il documento in formato RTF
compresso [file musei-scheda_7.zip - 3kb]
Prospetto
art.9
- scarica il documento in formato RTF
compresso [file musei-scheda_9.zip - 3kb]
Una volta ottenuto il riconoscimento (ratificato
con presa d'atto per i musei di Enti locali e con delibera per quelli di altra titolarità), gli enti proprietari
entro il 30 settembre di ogni anno possono richiedere i contributi nei
modi specificati all’articolo
47 (Modalità di presentazione delle domande)
e all’articolo
48 (Norme per l’erogazione dei contributi).
I contributi, concessi fino ad un massimo del 70%
della spesa ritenuta ammissibile, saranno erogati esclusivamente per
le attività
museali elencate in tredici
voci all’articolo 19. La significatività delle diverse attività
proposte dai musei viene valutata sulla base del parere espresso dalla
Commissione Consultiva e tenendo conto di quanto indicato nella D.G.R.
n.2369 del 25.05.1993 che consente di graduare l’entità percentuale
dei finanziamenti secondo i sottoindicati parametri:
Valutazione massima per gli interventi di
restauro e per l’acquisto di impianti antifurto, antincendio e di
climatizzazione;
Valutazione media per le attività didattiche
qualificate, per gli allestimenti e l’acquisto di attrezzature
tecnico-scientifiche di stretta attinenza alle finalità museali;
Valutazione minima per gli incrementi
bibliografici e la pubblicazione di bollettini e altri interventi
minori.
Vengono escluse dalla contribuzione le spese di
gestione relative a locazione, personale, attrezzature di ufficio,
etc.
Il procedimento dell’istruttoria relativa ai
contributi si riassume, pertanto, nelle seguenti fasi:
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