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Giunta Regionale
Assessorato alle Politiche
per la Cultura e l'Identità Veneta

Direzione Cultura
Servizio Editoria, Beni Librari e Archivistici e Musei

Musei veneti e contributi regionali

modalità di accesso

 

L’erogazione dei contributi per le attività di conservazione, scientifiche, didattiche e divulgative promosse dai musei veneti, aperti al pubblico in modo continuativo e di proprietà sia di Enti locali sia di altri organismi pubblici e privati, è regolata dalla L.R. 5 settembre 1984 n.°50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale".

I contributi vengono concessi a quei musei ai quali, sentito il parere della Commissione Consultiva prevista all’articolo 20, viene riconosciuto il rilevante valore culturale delle collezioni esposte. Per tale motivo, prima di procedere alla richiesta dei contributi, l’ente proprietario deve far pervenire all’indirizzo del Presidente della Giunta Regionale del Veneto la documentazione che attesti l’istituzione del museo, la proprietà e l’uso dell’immobile che lo contiene, la qualità delle collezioni per le quali sia stato dato il nulla osta all’esposizione dalle Soprintendenze competenti.

Per facilitare l’invio della documentazione richiesta sia per i musei di proprietà di Enti locali ai sensi dell’articolo 7 (Istituzione di nuovi musei di Enti locali) sia per le raccolte e le collezioni di proprietà di soggetti diversi dagli Enti locali ai sensi dell’art.9 (Dichiarazione dell’interesse locale) l’Ufficio Musei ha predisposto un prospetto che riassume i documenti da inviare; esso, inoltre, consente di raccogliere quelle informazioni aggiuntive utili a conoscere meglio l’attività del museo.

Prospetto art.7 - scarica il documento in formato RTF compresso [file musei-scheda_7.zip - 3kb]

Prospetto art.9 - scarica il documento in formato RTF compresso [file musei-scheda_9.zip - 3kb]

Una volta ottenuto il riconoscimento (ratificato con presa d'atto per i musei di Enti locali e con delibera per quelli di altra titolarità), gli enti proprietari entro il 30 settembre di ogni anno possono richiedere i contributi nei modi specificati all’articolo 47 (Modalità di presentazione delle domande) e all’articolo 48 (Norme per l’erogazione dei contributi).

I contributi, concessi fino ad un massimo del 70% della spesa ritenuta ammissibile, saranno erogati esclusivamente per le attività museali elencate in tredici voci all’articolo 19. La significatività delle diverse attività proposte dai musei viene valutata sulla base del parere espresso dalla Commissione Consultiva e tenendo conto di quanto indicato nella D.G.R. n.2369 del 25.05.1993 che consente di graduare l’entità percentuale dei finanziamenti secondo i sottoindicati parametri:

Valutazione massima per gli interventi di restauro e per l’acquisto di impianti antifurto, antincendio e di climatizzazione;

Valutazione media per le attività didattiche qualificate, per gli allestimenti e l’acquisto di attrezzature tecnico-scientifiche di stretta attinenza alle finalità museali;

Valutazione minima per gli incrementi bibliografici e la pubblicazione di bollettini e altri interventi minori.

Vengono escluse dalla contribuzione le spese di gestione relative a locazione, personale, attrezzature di ufficio, etc.

Il procedimento dell’istruttoria relativa ai contributi si riassume, pertanto, nelle seguenti fasi:

 
1 Analisi da parte dell’Ufficio Musei delle domande pervenute entro i termini di legge;
2 Valutazione delle domande in sede di Commissione Consultiva;
3 Trasmissione del piano di riparto alla VI Commissione Consiliare per il parere di competenza;
4 Approvazione entro il mese di marzo del piano di riparto dei contributi tramite atto deliberativo;
5 Notifica all’ente proprietario della concessione del contributo con lettera a firma del Dirigente Regionale;
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Notifica da parte dell’ente proprietario entro 90 giorni dell’accettazione del contributo concesso con comunicazione da inviarsi al Presidente della Giunta Regionale con allegata dichiarazione di impegno ad assicurare la copertura finanziaria per l’attuazione dell’attività; segue emissione di liquidazione;

7 Presentazione della documentazione di spesa entro il secondo esercizio successivo a quello di riferimento.