anno  VI - n. 6
18 febbraio 2004

 

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Attualità

Alimentare, nuove indicazioni sull’etichetta per la salute dei consumatori

Con il decreto legge n. 181 del 23 giugno 2003 e il decreto n. 267 del 29 luglio 2003 i consumatori e gli addetti ai lavori potranno controllare in modo diretto uova, latte, alimenti con ripieni di carne, bibite con caffeina e chinino.

Le uova dal 1 gennaio 2004 dovranno riportare un codice di identificazione sul guscio che riguarderà la provenienza e la tipologia del prodotto oltre all’indicazione della data di deposizione o entro la quale è preferibile consumarle. Le prime cifre riguarderanno il tipo di allevamento: 0, Biologico, 1 prodotte all’aperto, 2 prodotte a terra e 3 prodotte in batteria, cui farà seguito la sigla del paese di origine. Si aggiungono poi otto numeri, che rappresentano il codice attribuito all’allevamento, che comprende la sigla della provincia, un riferimento Istat del comune di residenza e un numero che l’Azienda Sanitaria Locale attribuisce all’azienda agricola. 

Per quanto riguarda il latte fresco, da fine settembre 2003, la data di scadenza è stata allungata di due giorni rispetto al confezionamento. Si passa, quindi, da 4 a 6 giorni per un allineamento con i parametri europei. In Europa, infatti, con le stesse procedure di pastorizzazione e con la stessa qualità dell’Italia, si attribuisce al latte una settimana di validità. Deve essere sempre rispettata, però, la “catena del freddo” sia nella distribuzione sia nella conservazione domestica.

Novità anche per le bibite a base di caffeina e chinino. In base al Decreto Legge n°181 del 23 giugno 2003 le bevande con un quantitativo superiore ai 150mg/litro dovranno precisare la quantità di queste sostanze sull’etichetta e riportare la scritta “tenore elevato in caffeina”. Nel mirino ci sono non tanto le bibite a base di cola, ma quelle “energetiche” vendute prevalentemente nei bar o nelle discoteche. Caffeina o chinino usati come aromatizzanti dovranno essere, poi, evidenziati nell’elenco degli ingredienti. 

Nel Decreto legge si prevede che venga indicata, su un cartello, la percentuale di “glassatura” cioè lo strato di ghiaccio che ricopre i pesci, surgelati o congelati, venduti sfusi. Questo rivestimento può incidere dal 10 al 20% sul peso totale del prodotto.

Inoltre la carne utilizzata per il ripieno dei ravioli o come ingrediente nel ragù, nel paté, nelle lasagne, deve essere specificata nel tipo (maiale, manzo, volatile) e nella quantità. Se il ripieno contiene più del 25% di grasso (30 %per la carne di maiale) e/o più del 25% del connettivo, sull’etichetta dovrà comparire tra gli ingredienti la scritta “grasso di maiale”. 

Un’altra novità è la scritta “carne di pollo/tacchino separata meccanicamente” nel caso in cui la carne sia ottenuta con una macchina che rimuove i filamenti di muscolo attaccati all’osso. Questo sistema è utilizzato per la produzione di humburger, wurstel, ma è ancora vietato per il bovino. 

L’acqua potabile, nei bar e nei ristoranti, dovranno passare per ulteriori filtri di depurazione e la caraffa d’acqua, sottoposta a tale trattamento, avrà l’etichetta “acqua potabile trattata” o “ acqua potabile trattata e gassata” se addizionata di anidride carbonica.
Non tutti i provvedimenti riportati nel decreto legge n 181 contribuiscono a fare chiarezza per il consumatore. L’articolo 10 prevede, per esempio, che i prodotti alimentari firmati dalle catene di supermercati possono non indicare il nome del produttore. E’, quindi, del tutto normale che una sola azienda prepari lo stesso articolo per diverse catene di supermercati etichettandoli in modo differente. Il consumatore, così, non può capire che prodotti con marchi differenti, siano in realtà lo stesso.